giovedì 12 settembre 2013

Tutti i nodi tornano al pettine !





Ennesimo tentativo machiavellico ai danni della categoria!
 
Qual'è l'oggetto della potenziale azione letale nei confronti della categoria dei carrozzieri?
 La risoluzione 7/00060 in discussione  il giorno 12 settembre 2013 h. 15.30 alla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati. Di cosa si tratta? Nel merito abbiamo intervistato Silvano Fogarollo, Presidente nazionale della categoria carrozzieri di ANC-Confartigianato,  l’associazione nazionale maggiormente rappresentativa.
Il Presidente di ANC-Confartigianato, Silvano Fogarollo, ha assunto una pronta e ferma posizione sull'ennesimo tentativo posto in essere all'attenzione della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati mediante mozione- risoluzione 7/6000, finalizzata in particolare alla parte in cui si impegna il Governo a" valutare l'opportunità di incentivare il risarcimento in forma specifica, da parte di carrozzerie convenzionate o eventualmente anche non convenzionate, riconoscendo al danneggiato che rifiuti la riparazione diretta del veicolo un risarcimento per equivalente, gravato da franchigia o comunque non superiore al costo che l'assicurato avrebbe affrontato se la riparazione fosse stata eseguita nelle carrozzerie convenzionate, in modo tale da abbassare drasticamente il costo medio dei sinistri e da creare i presupposti per una riduzione generalizzata delle tariffe dell'assicurazione responsabilità civile auto” .

"Il Presidente Fogarollo ha concluso il proprio pensiero manifestando e dichiarando espressamente la contrarietà dei carrozzieri iscritti a Confartigianato, e dallo stesso rappresentati, a questa iniziativa in quanto tecnicamente erronea, inapplicabile e contraria agli interessi del consumatore utente".

La redazione di Tempario.it  ritiene che corre l’obbligo di evidenziare agli adetti ai lavori , almeno a grandi linee, le criticità di un simile indirizzo:
a) Il sistema della responsabilità civile italiana si basa su un principio risarcitorio, e non indennitario, motivo per cui il diritto al ripristino della cosa danneggiata non può essere contrattualmente limitato, né tollerare franchigie imposte per legge.
b) La procedura di “risarcimento diretto” (in base alla quale richiesta la risarcitoria viene frequentemente gestita dalla compagnia del danneggiato stesso) è meramente facoltativa (C. Cost. sentenza 18 giugno 2009, n. 180), restando fermo il diritto del danneggiato di richiedere l’integrale risarcimento del danno al responsabile. Un intervento quale quello prospettato non avrebbe altra conseguenza che provocare una massiccia disapplicazione del “risarcimento diretto” da parte delle vittime della strada, in vista di una tutela pienamente risarcitoria e non indennitaria.
c) La formulazione stessa della raccomandazione risulta incomprensibile, stante il fatto che le espressioni “risarcimento in forma specifica” e “risarcimento per equivalente” sono utilizzate in maniera tecnicamente non corretta. Il risarcimento per equivalente è il pagamento di una somma sufficiente a procurare al danneggiato una utilità sostitutiva. Il risarcimento in forma specifica è il ripristino della cosa danneggiata (non distinguendosi il caso in cui il riparatore sia un fiduciario del danneggiato da quello in cui sui indicato dall’assicuratore Cass. Civ. 4 marzo 1998, n. 2.302). La norma attuativa di una simile raccomandazione sarebbe quindi di ardua, se non impossibile, applicazione.
d) Inspiegabile sarebbe anche la disparità di trattamento che si verrebbe a creare fra i danneggiati vittime di un sinistro stradale provocato da un veicolo a motore per il quale è applicabile la procedura di “risarcimento diretto” e tutti gli altri (per cui il “risarcimento diretto” non è applicabile, o danneggiati in eventi non stradali).

E’ facile quindi immaginare che un provvedimento del genere provocherebbe (come effetto immediato) insormontabili problemi interpretativi ed una esplosione del contenzioso, con conseguente intasamento degli uffici giudiziari. Quelli più perniciosi sarebbero però gli effetti di lungo termine, nella improbabile ipotesi che gli intenti dei promotori venissero conseguiti.
Si sta in effetti proponendo di creare un rapporto di dipendenza fra il mercato dell’autoriparazione (un settore altamente competitivo, nel quale migliaia di artigiani si contendono una clientela numericamente in contrazione) e quello assicurativo (in cui, al contrario, si è verificata, con la creazione del gruppo Unipol SAI, una concentrazione senza precedenti). Tale rapporto di dipendenza non è solo palesemente illegittimo per contrarietà alla legislazione antimonopolistica nazionale (art. 2 L. 287/90) e comunitaria (art. 101 TFUE) come peraltro confermato in una recente pronuncia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che si occupava di un caso consimile (Sentenza 14 marzo 2013 resa nella causa C32/11), ma è anche contrario agli interessi dei consumatori e degli utenti.
Già lo scorso gennaio un provvedimento simile era stata inserito nel D. L. 24 gennaio 2012 n. 1 (noto alle cronache come “cresci Italia”) all’art. 29. In tale occasione una matura riflessione della Camera dei Deputati evitò il peggio, tanto che detto articolo venne poi espunto in sede di conversione e non compare nella vigente L. 24 marzo 2012 n. 27.

Considerata la gravità del caso, sarebbe opportuno da parte degli autoriparatori  inviare una propria missiva all'attenzione degli Onorevoli Componenti della VI Commissione Finanza della Camera dei deputati.